Art. 1
(Scopi e attivita')
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- E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DEL BRIDGE".
- Tale Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo
di contribuire alla conoscenza, diffusione e pratica del gioco del bridge.
La stessa esclude dai propri intendimenti ogni fine di lucro e si propone,
inoltre, di:
- promuovere attività ricreative, culturali, turistiche e
sportive fra gli associati;
- provvedere all'utilizzazione del tempo libero nelle sue varie
manifestazioni;
- favorire lo svolgimento della vita associativa e lo scambio d'idee,
esperienze e conoscenze fra i Soci.
- Le modalità per il conseguimento degli scopi di cui al comma
2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale può concludere
le operazioni contrattuali di qualsiasi natura e compiere gli atti ritenuti
necessari e utili.
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Art. 2
(Sede e durata)
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- L'Associazione ha sede in Bari, alla via A. Russo Frattasi n.18. La
durata dell'Associazione è illimitata.
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Art. 3
(Soci)
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- L'Associazione si compone di Soci distinti nelle seguenti categorie:
- Fondatori
- Ordinari
- Juniores
- Temporanei
- Assenti
- Possono essere Soci dell'Associazione "Amici del Bridge"
anche altri enti.
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Art. 4
(Soci Fondatori)
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- Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione,
nonché coloro i quali saranno ammessi come tali dal Consiglio
Direttivo entro novanta (90) giorni dalla costituzione dell'Associazione
stessa. Acquistano, inoltre, diritto di passaggio nella categoria dei
Soci Fondatori coloro i quali abbiano maturato l'anzianità di
almeno cinque anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione, purché
il numero dei Soci Fondatori non sia superiore ad un quarto di quello
complessivo dei Soci.
- Il passaggio di categoria viene deliberato dal Consiglio Direttivo
all'inizio di ogni anno. Qualora il numero degli aventi diritto superi
il numero dei posti disponibili, vengono preferiti i Soci iscritti da
più tempo all'Associazione. In caso di ulteriore parità
sono preferiti i Soci di età maggiore.
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Art. 5
(Soci Ordinari - Juniores - Temporanei)
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- Sono Soci "Ordinari", "Juniores", "Temporanei",
coloro i quali, avendo compiuto la maggiore età ed avendo i requisiti
previsti dal presente Statuto, ne facciano domanda e vengano ammessi
come tali con delibera del Consiglio Direttivo. Una volta accettata
la domanda, il nuovo Socio è obbligato ad osservare le norme
del presente Statuto, di cui prende visione, nonché le
deliberazioni degli Organi Sociali.
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Art. 6
(Soci Juniores)
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- "Soci Juniores" sono i giovani d'età compresa fra
il diciottesimo e il ventiseiesimo anno. La tassa di ammissione e le
quote sociali, ordinarie e straordinarie, dei Soci Juniores sono ridotte
del cinquanta per cento (50%).
- Nell'anno successivo a quello del compimento del ventiseiesimo anno,
i Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari.
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Art. 7
(Minorenni)
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- Data la gran diffusione del gioco del bridge fra i giovani, e considerato
che tale gioco viene insegnato anche nelle scuole, alle manifestazioni
bridgistiche (corsi, seminari, tornei) organizzate dall'Associazione,
e solo a queste, potranno partecipare anche giovani di età inferiore
ai 18 anni, purché:
- abbiano compiuto quattordici anni;
- i genitori esercenti la potestà presentino al Consiglio
Direttivo apposita domanda per la partecipazione alle anzidette
manifestazioni;
- i genitori forniscano al Consiglio apposita dichiarazione liberatoria.
- Per la partecipazione del minore alle attività bridgistiche
non sarà richiesta la tassa di iscrizione e le quote sociali
saranno ridotte nella misura del cinquanta per cento (50%).
- Al compimento del diciottesimo anno il minore, rientrando nella categoria
"juniores", dovrà presentare personale domanda d'iscrizione
all'Associazione e versare il cinquanta per cento (50%) della tassa
d'ammissione vigente al momento in cui i genitori esercenti la potestà
avevano presentato domanda per la sua ammissione.
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Art. 8
(Soci Temporanei)
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- Coloro i quali, per motivi inerenti alla propria attività,
abbiano temporanea residenza, domicilio o dimora in Bari o provincia,
possono chiedere di essere ammessi come Soci Temporanei per un periodo
non superiore ad anni due.
- I Soci Temporanei sono tenuti soltanto al pagamento delle quote sociali
ordinarie. Ove chiedano di diventare Soci "Ordinari" dovranno
corrispondere la tassa d'ammissione nella misura vigente al momento
in cui erano diventati Soci Temporanei.
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Art. 9
(Soci Assenti)
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- Il Socio, il quale debba assentarsi in modo continuativo da Bari
per almeno sei mesi, può essere, su motivata richiesta, collocato
nella posizione di "Socio Assente" con delibera del Consiglio
Direttivo.
- Il "Socio Assente" è tenuto al pagamento di una quota
sociale pari ad un quarto di quella prevista per la categoria cui egli
appartiene. Al termine dell'assenza il Socio è tenuto al pagamento
dei contributi straordinari eventualmente deliberati durante la sua
assenza.
- La posizione di "Socio Assente" non può superare
i due anni consecutivi.
- Il Socio non può essere ricollocato nella posizione di "Socio
Assente" se non sia trascorso almeno un anno dalla data dell'ultimo
rientro dall'assenza.
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Art. 10
(Associazioni)
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- Possono essere Soci anche altre Associazioni aventi finalità
e scopi similari.
- Il Consiglio Direttivo potrà determinare una quota forfetaria
che dovrà essere versata da tali Associazioni, dopo aver stabilito
le modalità e i tempi di frequentazione della Sede Sociale da
parte dei Soci di tali Associazioni. Il Consiglio potrà del pari
stipulare accordi con altre Associazioni per la frequentazione della
Sede Sociale, sempre previa determinazione dei modi e tempi di tale
frequentazione e della quota forfetaria da corrispondere.
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Art. 11
(Ospiti)
|
- Il Presidente, anche su richiesta di un Socio, può ammettere
degli ospiti a frequentare la Sede Sociale per non più di tre
volte. Tale invito comporta da parte dell'ospite l'accettazione di tutte
le norme regolamentari dell'Associazione. I Soci che propongono degli
invitati sono personalmente responsabili del comportamento di questi
ultimi.
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Art. 12
(Partecipazione ai tornei)
|
- La partecipazione ai tornei organizzati dall'Associazione "Amici
del Bridge" è riservata ai Soci di tale sodalizio.
- Si potrà derogare alla limitazione di cui innanzi, salvo parere
contrario del Consiglio, per particolari circostanze, come, ad esempio:
per le persone, non residenti, che solo saltuariamente si trovino nella
città ove è ubicata la sede sociale; per le persone, non
residenti nel Comune della sede sociale ed appartenenti ad altri Circoli,
nei cui confronti l'Associazione "Amici del Bridge" intenda
ricambiare l'ospitalità offerta ai propri Soci.
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Art. 13
(Domanda di ammissione)
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- La domanda d'ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal candidato
e controfirmata da almeno un Socio Fondatore, il quale deve fornire
una breve presentazione al Consiglio Direttivo.
- I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri non possono controfirmare, quali
presentatori, le domande d'ammissione.
- Il Consigliere Segretario, effettuata l'istruttoria della domanda,
se accerta che ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto,
dispone che una copia della domanda stessa sia affissa nella Sede Sociale
per un periodo di dieci giorni, durante il quale ogni Socio può
esprimere per iscritto il suo parere circa l'ammissione del candidato.
Trascorso detto termine, la domanda, con le osservazioni pervenute,
è presa in esame dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia
inappellabilmente con votazione personale e segreta.
- La domanda è accolta se il numero dei voti favorevoli è
maggiore del doppio del numero dei voti contrari.
- La domanda respinta non può essere riproposta prima che siano
decorsi almeno due anni dalla votazione con esito negativo.
- La mancata comunicazione da parte del Consiglio entro tre mesi dalla
data di presentazione della domanda equivale a reiezione della stessa.
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Art. 14
(Perdita della qualifica di socio)
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- La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
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Art. 15
(Dimissioni)
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- Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto al Consiglio
Direttivo entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno. Il Socio dimissionario
è tenuto al pagamento delle quote sociali per tutto l'anno in
corso. Il Socio che presenti le dimissioni dopo il 31 (trentuno) ottobre
resta obbligato al pagamento dei contributi ordinari e straordinari
sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.
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Art. 16
(Domanda di riammissione)
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- Il Socio, il quale si sia regolarmente dimesso, può ripresentare
domanda di ammissione secondo le modalità previste dal presente
Statuto. Il Socio radiato non può essere riam-messo.
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Art. 17
(Diritti dei Soci)
|
- I Soci hanno il diritto di:
- frequentare la Sede Sociale e farla frequentare dal proprio coniuge,
o convivente, e dai figli non coniugati che non abbiano superato
il ventiseiesimo anno di età
- partecipare ai tornei ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- richiedere alla Presidenza, sotto la propria personale responsabilità,
inviti per la frequentazione della Sede Sociale secondo le modalità
ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- adire gli Organi Sociali con proposte, esposti, reclami.
|
Art. 18
(Assemblee e cariche sociali)
|
- I Soci Fondatori, Ordinari e Juniores, hanno il diritto di intervenire,
discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee generali.
- Il diritto di essere eletti alle cariche sociali è riservato
ai Soci Fondatori nonché a quelli fra i Soci Ordinari o
Juniores, i quali, alla data della votazione, abbiano maturato un'anzianità
di almeno due anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione.
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Art. 19
(Diritti dei Soci Fondatori)
|
- I Soci Fondatori hanno il diritto di:
- votare con voto doppio nelle Assemblee generali;
- intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee
dei Soci Fondatori;
- presentare candidati a Socio;
- proporre modifiche del presente Statuto; tali proposte vengono
sottoposte all'Assemblea dei Soci Fondatori ove siano sottoscritte
da almeno un decimo dei Soci Fondatori medesimi.
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Art. 20
(Obblighi dei Soci)
|
- I Soci hanno il dovere di:
- osservare le norme dello Statuto Sociale nonché le deliberazioni
degli Organi Sociali;
- corrispondere, nei modi e termini prescritti dal Consiglio Direttivo,
la tassa d'ammissione e le quote sociali, ordinarie e straordinarie,
nella misura determinata per la prima volta nell'atto costitutivo
e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
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Art. 21
(Pagamento delle quote sociali)
|
- Le quote sociali annue, così come determinate nell'atto costitutivo,
e dall'Assemblea dei Soci Fondatori in seguito, potranno essere corrisposte
in un'unica soluzione anticipata oppure ratealmente secondo le modalità
e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- La tassa d'ammissione sarà corrisposta all'atto dell'ammissione
stessa.
- Qualora il Socio non versi le quote sociali dovute, sarà invitato,
a mezzo lettera raccomandata A.R., a versare il relativo importo, maggiorato
delle spese, entro sette giorni dalla ricezione del sollecito. Dopo
l'invio di tale sollecito, il Socio ritardatario non potrà frequentare
la Sede Sociale finché non avrà saldato il suo debito.
- Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla data di ricezione
della lettera raccomandata, il nome del Socio moroso sarà iscritto
per sessanta giorni in apposito quadro affisso nella Sede Sociale. Dopo
di che, continuando a restare insolvente, il Socio verrà cancellato
dall'Albo dei Soci, ferme restando tutte le sue obbligazioni nei confronti
dell'Associazione.
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Art. 22
(Probiviri)
|
- Per qualunque violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni
degli Organi Sociali, per qualunque atto di una certa gravità
compiuto anche al di fuori della Sede Sociale, nonché per qualunque
mancanza ai doveri di correttezza sia nei riguardi di altri Soci che
di persone che per qualunque motivo si trovino presso la Sede Sociale,
il Socio è deferito, su iniziativa del Consiglio Direttivo, al
Collegio dei Probiviri.
- Qualora nella controversia sia coinvolto un componente del Consiglio
Direttivo o un suo familiare, il Socio interessato può adire
direttamente il Collegio dei Probiviri mediante richiesta scritta e
motivata.
- Il Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, il Presidente, adottano
i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni.
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Art. 23
(Patrimonio sociale)
|
- Il patrimonio sociale è costituito: dai mobili e dagli immobili
di proprietà dell'Associazione; da fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di bilancio; da erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle tasse di ammissione, dalle quote sociali, dai contributi
straordinari;
- dalle tasse di gioco e dai proventi derivanti da manifestazioni
e tornei;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
|
Art. 24
(Esercizio finanziario)
|
- L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude
il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo e quello preventivo
per il successivo esercizio.
|
Art. 25
(Assemblee generali dei Soci)
|
- Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
- L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione
entro il primo trimestre di ogni anno per la relazione annuale morale
e finanziaria, nonché per la presentazione e l'approvazione
dei bilanci (preventivo e consuntivo). Ad essa è attribuita in
via esclusiva la competenza per la elezione delle cariche sociali.
- Le Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate in ogni
tempo:
- su iniziativa del Presidente;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio
dei Probiviri;
- su domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto
di voto.
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Art. 26
(Convocazione delle Assemblee generali)
|
- Gli avvisi di assemblea vanno comunicati agli aventi diritto a mezzo
di circolare spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per
la riunione.
- L'avviso deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il giorno,
l'ora e il luogo della riunione per la prima e la seconda convocazione.
|
Art. 27
(Assemblee generali: Costituzione - Deliberazioni - Votazioni)
|
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea elegge
tra gli intervenuti aventi diritto al voto il Presidente.
- Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci presenti, un segretario,
il quale provvede alla redazione del verbale.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza
assoluta degli intervenuti: in prima convocazione, se è presente
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
- Le votazioni avvengono per acclamazione, per appello nominale, per
alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite
dal Presidente dell'Assemblea.
- Al Socio non può essere conferita più di una delega.
- L'Assemblea, regolarmente indetta e costituita, rappresenta la totalità
dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, anche
per gli assenti ed i dissenzienti.
|
Art. 28
(Assemblea dei Soci Fondatori)
|
- Le Assemblee dei Soci Fondatori sono convocate in ogni tempo:
- su iniziativa del Presidente dell'Associazione;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio
dei Probiviri;
- su domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci Fondatori
|
Art. 29
(Assemblea dei Soci Fondatori: scopi)
|
- Le Assemblee dei Soci Fondatori hanno lo scopo di:
- modificare o interpretare le norme del presente Statuto;
- determinare annualmente la misura della tassa di ammissione;
- determinare la misura delle quote annuali a carico dei Soci;
- deliberare su contributi straordinari a carico dei Soci;
- esprimere pareri nel caso di spese fuori bilancio
|
Art. 30
(Assemblea dei Soci Fondatori: deliberazioni)
|
- Per la convocazione, la presidenza e la validità delle Assemblee
dei Soci Fondatori valgono le norme del presente Statuto relative all'Assemblea
Generale.
- Per le modifiche dello Statuto e per la deliberazione dei contributi
straordinari è necessaria la presenza di almeno due terzi dei
Soci Fondatori in prima convocazione e di almeno la metà in seconda
convocazione. In entrambi i casi occorre il voto favorevole di almeno
due terzi degli intervenuti.
- Nell'ipotesi in cui anche in seconda convocazione non venga raggiunto
il quorum previsto dal precedente comma, l'Assemblea si riterrà
validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In tal
caso le deliberazioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei
voti avranno il carattere di proposta da sottoporre, per referendum,
a tutti i Soci Fondatori. Esse diventano esecutive se viene raggiunta
la maggioranza di almeno due terzi. Ciascun Socio Fondatore può
farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio Fondatore.
Nessun Socio Fondatore può essere portatore di più di
una delega.
|
Art. 31
(Presidente e Consiglio Direttivo)
|
- L'Associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo,
composto dal Presidente e da otto Consiglieri. Il Presidente ed almeno
quattro Consiglieri devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
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Art. 32
(Cariche sociali)
|
- Le cariche sociali durano per quattro anni e sono gratuite.
- L'elezione a tali cariche avviene in sede di Assemblea Generale a
scrutinio segreto.
- Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di
voti.
- In caso di parità di voti ha la precedenza il socio che vanta
maggior anzianità di appartenenza all'Associazione, e, in caso
di ulteriore parità, il Socio maggiore di età.
- Il voto dato ad un Socio, di cui sia stato indicato solo il cognome,
viene considerato valido se, al momento, dell'Associazione non faccia
parte altro Socio con lo stesso cognome.
- Possono essere presentate liste contenenti i nominativi di un Presidente
e di otto Consiglieri candidati alle cariche sociali.
- L'elenco di tutti i candidati deve rimanere esposto nella sede sociale
nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'elezione.
- Nel caso in cui venga presentata una sola lista di candidati alle
cariche sociali, i partecipanti all'Assemblea, all'unanimità,
possono proclamare eletti il Presidente e gli otto Consiglieri di tale
lista.
- Nel corso dell'Assemblea prima si procederà all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, quindi del Collegio
dei Revisori dei Conti, e, infine, dei Probiviri.
- Gli eletti ad una carica non potranno essere votati nelle votazioni
successive: per cui il loro nominativo, se inserito nelle schede relative
alle elezioni successive, sarà depennato senza che la scheda
venga dichiarata nulla.
- Il Presidente dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione delle Cariche
Sociali, deve darne immediata comunicazione per iscritto agli eletti.
- Entro il termine di tre giorni il Socio eletto può manifestare
la sua rinuncia per iscritto al Presidente dell'Assemblea.
- In sua sostituzione subentra un Socio scelto per cooptazione dai rimanenti
componenti il Consiglio.
|
Art. 33
(Decadenza dalle cariche e sostituzione)
|
- Il Socio eletto ad una carica, il quale, senza giustificato motivo,
non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio o Collegio di
cui fa parte, viene dichiarato decaduto dalla carica.
- I componenti del Consiglio Direttivo o dei Collegi decaduti dalla
carica o dimissionari vengono sostituiti da Soci, che ne abbiano titolo,
scelti per cooptazione dai rimanenti componenti di detti organi, salvo
quanto previsto nel successivo articolo 40.
|
Art. 34
(Consiglio direttivo: cariche e deliberazioni)
|
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esso procede, nella sua prima
riunione, alla nomina del Vice Presidente, del Consigliere Segretario
e del Consigliere Tesoriere.
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi,
dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno
cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello
del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.
|
Art. 35
(Consiglio direttivo: Poteri e compiti)
|
- Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare ed amministrativa
dell'Associazione, ne promuove lo sviluppo e ne regola il funzionamento.
- Al Consiglio Direttivo, pertanto, competono tutti i poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni
di sorta, salvo quanto, per legge o dal presente Statuto, è riservato
all'Assemblea.
- Oltre alle attribuzioni conferite dal presente Statuto, il Consiglio
Direttivo:
- emana norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti
i Soci, riguardo alla frequenza, all'uso e al funzionamento dei
locali e dei servizi;
- se necessario, nomina fra i Soci propri collaboratori e Commissioni;
- promuove ed organizza tutte le manifestazioni dell'Associazione;
- presenta i bilanci (consuntivo e preventivo) da sottoporre all'Assemblea
generale dei Soci;
- propone le modifiche dello Statuto Sociale;
- provvede all'assunzione del personale, determinandone la retribuzione;
- procede ad acquisti e vendite chiedendo, per operazioni di straordinaria
amministrazione non previste in bilancio, la preventiva autorizzazione
all'Assemblea dei Soci Fondatori;
- si prende cura del patrimonio sociale e provvede alla sua amministrazione.
- Per spese che superino l'importo di £. 5.000.000 (cinquemilioni)
il Consiglio Direttivo deve chiedere appositi preventivi ad almeno due
ditte.
|
Art. 36
(Presidente)
|
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio.
- In particolare il Presidente:
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne
sottoscrive i verbali;
- rappresenta l'Associazione in tutti gli affari;
- effettua tutte le operazioni bancarie necessarie;
- rappresenta l'Associazione innanzi a tutte le Autorità dello
Stato con facoltà di proporre istanze, domande e transazioni;
- nomina avvocati e procuratori legali.
- In caso di mancanza, assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente.
|
Art. 37
(Consigliere Segretario)
|
- Il Consigliere Segretario ha le seguenti mansioni: cura la corrispondenza
ordinaria; cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, firmandoli
insieme al Presidente; conserva gli atti dell'Associazione; firma, su
incarico del Presidente, gli inviti per le sedute consiliari e le partecipazioni
per gli avvenimenti agonistici e mondani; comunica agli interessati
l'ammissione a Socio e il passaggio di categoria; cura la tenuta dell'albo
dei Soci; vigila sulla manutenzione del materiale esistente nella sede
sociale e ne è il consegnatario; provvede al governo del personale
e sorveglia che i locali siano tenuti in perfetto stato di manutenzione,
pulizia e decenza.
|
Art. 38
(Consigliere Tesoriere)
|
- Il Consigliere Tesoriere ha le seguenti mansioni: predispone i bilanci
(consuntivo e preventivo) e li sottopone al Consiglio entro il primo
mese di ogni anno sociale; predispone i mandati di pagamento; tiene
la contabilità in appositi registri redatti sotto la sua personale
responsabilità; riferisce mese per mese al Consiglio sulla esazione
delle quote sociali, sui Soci morosi, sui pagamenti effettuati e sulle
spese previste dal bilancio; relaziona sulle spese fatte, esibendo i
relativi mandati controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
|
Art. 39
(Dimissioni del Presidente)
|
- Nel caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione, il Consiglio
Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria
dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, il quale rimane in carica
sino alla scadenza del quadriennio sociale.
|
Art. 40
(Dimissioni dei Consiglieri)
|
- Nel caso di contemporanee dimissioni di almeno cinque componenti del
Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio s'intende decaduto dalla carica
e deve essere convocata l'Assemblea generale straordinaria dei Soci
per l'elezione del nuovo Consiglio che rimane in carica sino alla scadenza
del quadriennio sociale. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla
carica di un numero minore di componenti del Consiglio Direttivo, essi
vengono, senza indugio, sostituiti da Soci, che ne abbiano titolo, scelti
per cooptazione dai restanti Consiglieri.
- I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato
in corso.
- Gli Organi Sociali dimissionari o decaduti per termine del mandato
restano in carica, per la normale amministrazione, sino al giorno in
cui subentrano i nuovi eletti.
|
Art. 41
(Revisori dei Conti)
|
- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi
e due supplenti eletti dall'Assemblea generale.
- Almeno due membri effettivi ed un supplente devono essere eletti tra
i Soci Fondatori.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni: i
suoi membri sono rieleggibili.
- Il Collegio elegge nella sua prima riunione il Presidente fra i suoi
membri.
- I Revisori dei Conti sono invitati - ed intervengono senza voto deliberativo
- alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali vengono trattate
questioni di carattere economico.
- Il Collegio si riunisce almeno ogni quadrimestre.
- Esso ha il compito di controllare la regolarità della gestione
contabile, di vigilare sulle spese straordinarie, delle quali deve essere
informato prima che siano sostenute, e, infine, di esplicare ogni altro
controllo a esso demandato dal presente Statuto. In sede di Assemblea
generale ordinaria il Collegio esprime, con relazione scritta, il proprio
motivato parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.
- I Revisori dei Conti possono esercitare il loro mandato sia collegialmente
che singolarmente. Ove riscontrino irregolarità contabili devono
riferirne al Consiglio Direttivo e, se del caso, all'Assemblea dei Soci
Fondatori dopo averne richiesta la convocazione.
|
Art. 42
(Dimissioni dei Revisori dei Conti)
|
- Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee di almeno due componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti, l'intero Collegio s'intende decaduto
dalla carica e il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea
Generale Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Collegio, il
quale rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio sociale.
- Nel caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio,
questo viene sostituito da un Socio, che ne abbia titolo, scelto per
cooptazione dai rimanenti componenti del Collegio stesso.
- Il membro così cooptato rimane in carica fino alla scadenza
del mandato in corso.
|
Art. 43
(Collegio dei Probiviri)
|
- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea
generale dei Soci in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo.
Almeno due membri del Collegio devono essere Soci Fondatori. Il Collegio
dei Probiviri dura in carica quattro anni e i suoi membri sono sempre
rieleggibili. Nella sua prima riunione il Collegio procede alla nomina
del Presidente, il quale deve essere Socio Fondatore.
- Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando attivato secondo le modalità
previste dall'art. 22. La richiesta, depositata presso la segreteria
dell'Associazione, viene trasmessa al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio ha il compito di istruire e decidere inappellabilmente,
equamente e senza formalità di rito, sulle infrazioni di cui
all'art. 22 del presente Statuto e sulle vertenze fra Soci o fra Soci
ed il Consiglio Direttivo. Il Collegio commina le seguenti sanzioni
disciplinari: deplorazione verbale, ammonizione scritta, sospensione
sino a sei mesi, radiazione. Le deliberazioni del Collegio sono vincolanti
e devono essere prese con la partecipazione di tutti i componenti. Tutte
le deliberazioni, anche quelle che non prevedono l'irrogazione di provvedimenti
disciplinari, devono essere depositate presso la segreteria dell'Associazione,
che ne dà comunicazione agli interessati.
|
Art. 44
(Dimissioni dei Probiviri)
|
- In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del
Collegio dei Probiviri, si applicano le norme previste nell'art. 42
del presente Statuto.
|
Art. 45
(Scioglimento dell'Associazione e liquidazione)
|
- Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea
dei Soci Fondatori, la quale provvede a nominare un comitato, composto
da tre Soci Fondatori, per la liquidazione delle attività. Dopo
il soddisfo delle passività sociali l'Assemblea dei Soci Fondatori
viene convocata un'ultima volta per decidere sulla devoluzione dei beni
residui.
- Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, troveranno applicazione
le norme vigenti in materia.
|